La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4030 del 19 febbraio 2013, ha cominciato a prendere posizione rispetto alle facili interpretazioni della Legge Balduzzi 189/2012 sui concetti di colpa professionale medica e determinazione del danno.
Come noto, l’art. 3 della Legge 189/13 ha testualmente previsto che: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.